Personal tools
You are here: Home ORDINANZE ORDINANZA PER PROPRIETARI DI CANI
Document Actions

ORDINANZA PER PROPRIETARI DI CANI

by loredana guerini last modified 2011-06-07 11:26



Prot.    N°     1658                                                                 Premolo,     03/06/2008

Registro  Ordinanze   N.    2/2008

IL SINDACO

Considerato che diversi cani circolano liberamente nei luoghi pubblici, senza guinzaglio, senza museruola e depositando i loro escrementi su strade, marciapiedi, giardini pubblici ed altre aree soggette ad uso pubblico, creando disagio e problemi di igiene e sicurezza ai cittadini, in particolare ai bambini;

   Ritenuto di adottare i provvedimenti conseguenti per limitare i disagi ed evitare problemi igienici agli utenti dei luoghi pubblici nonché garantire maggiore sicurezza e pulizia del paese

Vista  la Legge 14 agosto 1991, n. 281;

 Visto  il T.U. Enti Locali n. 267/2000;

Vista  la Legge 689/1981;

Vista  l’ordinanza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lombardia O.r.G.R.  15/06/2000 n. 15394 finalizzata alla prevenzione delle morsicature da cani e per la promozione della salute dei cittadini ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

ORDINA

1.          E vietato l’ingresso dei cani nei giardini pubblici comunali ;

2.        I proprietari e conduttori di cani, qualora si trovino con i medesimi nelle pubbliche vie o nei luoghi aperti al pubblico, sono obbligati a tenere al guinzaglio gli animali stessi che, se appartenenti alla specie da guardia, devono essere dotati di apposita museruola;

3.          E’ fatto obbligo ai proprietari e conduttori di cani di rimuovere gli escrementi degli animali dal suolo pubblico. A tal fine le persone devono essere dotate di apposita paletta e contenitori idonei ove conferire gli escrementi;

4.          Nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto i cani devono portare la museruola e devono essere tenuti al guinzaglio; possono essere tenuti senza museruola i cani pastori, da caccia e da guida per ciechi, quando siano rispettivamente utilizzati per la guardia di greggi, per la caccia, nonché i cani delle Forze Armate e della Polizia utilizzati per servizio;

              La presente ordinanza è resa pubblica con l’affissione all’Albo Pretorio ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

               Chiunque viola le disposizioni previste nella presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da  €  25,00  a  €  500,00.

              Manda agli Agenti della Polizia Locale e a chiunque abbia l’obbligo, l’esecuzione e l’osservanza della presente ordinanza.

              Gi obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da evidenti Handicap (ad esempio non vedenti).

              Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario.

 

IL SINDACO

  (Gaiti Giovanni)

_____________________

 

La presente Ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno  03/06/2008  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Premolo  Lì   04/06/2008


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: