ORDINANZA PER PROPRIETARI DI CANI
Prot. N° 1658 Premolo, 03/06/2008
IL SINDACO
Considerato che diversi cani circolano liberamente nei luoghi pubblici, senza guinzaglio, senza museruola e depositando i loro escrementi su strade, marciapiedi, giardini pubblici ed altre aree soggette ad uso pubblico, creando disagio e problemi di igiene e sicurezza ai cittadini, in particolare ai bambini;
Ritenuto di adottare i provvedimenti conseguenti per limitare i disagi ed evitare problemi igienici agli utenti dei luoghi pubblici nonché garantire maggiore sicurezza e pulizia del paese
Vista la Legge 14 agosto 1991, n. 281;
Visto il T.U. Enti Locali n. 267/2000;
Vista la Legge 689/1981;
Vista l’ordinanza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lombardia O.r.G.R. 15/06/2000 n. 15394 finalizzata alla prevenzione delle morsicature da cani e per la promozione della salute dei cittadini ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
ORDINA
1. E vietato l’ingresso dei cani nei giardini pubblici comunali ;
2. I proprietari e conduttori di cani, qualora si trovino con i medesimi nelle pubbliche vie o nei luoghi aperti al pubblico, sono obbligati a tenere al guinzaglio gli animali stessi che, se appartenenti alla specie da guardia, devono essere dotati di apposita museruola;
3. E’ fatto obbligo ai proprietari e conduttori di cani di rimuovere gli escrementi degli animali dal suolo pubblico. A tal fine le persone devono essere dotate di apposita paletta e contenitori idonei ove conferire gli escrementi;
4. Nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto i cani devono portare la museruola e devono essere tenuti al guinzaglio; possono essere tenuti senza museruola i cani pastori, da caccia e da guida per ciechi, quando siano rispettivamente utilizzati per la guardia di greggi, per la caccia, nonché i cani delle Forze Armate e della Polizia utilizzati per servizio;
La presente ordinanza è resa pubblica con l’affissione all’Albo Pretorio ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.
Chiunque viola le disposizioni previste nella presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
Manda agli Agenti della Polizia Locale e a chiunque abbia l’obbligo, l’esecuzione e l’osservanza della presente ordinanza.
Gi obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da evidenti Handicap (ad esempio non vedenti).
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario.
IL SINDACO
(Gaiti Giovanni)
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La presente Ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 03/06/2008 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.