SPORTELLO AFFITTI
by
loredana
—
last modified
2006-10-20 09:01
Sportello Affitto 2006
Istituzione dello Sportello
E istituito lo Sportello Affitto 2006 per il Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (art. 11 legge 9 dicembre 1998 N. 431 e legge regionale 14.1.2000 n. 2, art. 2,commi 9-18) per l’erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione, relativi all’anno 2006 e risultanti da contratti d’affitto regolarmente registrati.,ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131,come modificato dall’art. 18 della l. 449/97 comma 2 art. 11 legge 431/98.
I beneficiari del contributo sono i titolari di contratti di locazione relativi al mercato privato, per immobili siti in Lombardia e occupati da uno o più nuclei familiari conviventi a titolo di residenza principale ed esclusiva; in caso di coabitazione potrà essere presentata una sola domanda di contributo.
Requisiti per la partecipazione al
bando
Possono far domanda i titolari del contratto di locazione, i cui nuclei familiari presentino i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
1. il richiedente il contributo deve avere la
propria residenza nel Comune che indice il bando;
2. Nessun componente il nucleo familiare deve avere diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
3. nessun componente il nucleo familiare deve aver ottenuto l’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, nè aver usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma, concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;
4. il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato (è ammessa la registrazione del contratto anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, all’atto di erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta);
5. il nucleo familiare deve permanere in locazione alla data di presentazione della domanda;
6. il contratto di locazione deve essere relativo ad unità immobiliari:
• non incluse nelle categorie catastali Al, A8 e A9,
• con superficie utile netta non superiore a 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente il nucleo familiare dopo il quarto.
La domanda può essere presentata dal titolare del contratto o da altro
componente il suo nucleo familiare.2. Nessun componente il nucleo familiare deve avere diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
3. nessun componente il nucleo familiare deve aver ottenuto l’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, nè aver usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma, concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;
4. il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato (è ammessa la registrazione del contratto anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, all’atto di erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta);
5. il nucleo familiare deve permanere in locazione alla data di presentazione della domanda;
6. il contratto di locazione deve essere relativo ad unità immobiliari:
• non incluse nelle categorie catastali Al, A8 e A9,
• con superficie utile netta non superiore a 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente il nucleo familiare dopo il quarto.
In caso di soggetto incapace o tutelato, ai sensi dell’art. 8 Legge 15 del 9 gennaio 1968 la domanda può essere presentata anche da terza persona non facente parte del nucleo familiare.
L’accesso al contributo è determinato in rapporto alla composizione del nucleo familiare, dalla situazione socioeconomica del nucleo stesso e dall’ammontare del canone di locazione annuo.
Composizione del nucleo
familiare
Per nucleo familiare s’intende quello composto:
dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato e dai componenti la famiglia anagrafica quale risultante nello stato di famiglia, e cioè l’insieme «di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitantI ed aventi dimora abituale nello stesso Comune»;
La condizione socioeconomica del nucleo familiare è valutata non solo in riferimento al numero dei componenti il nucleo stesso, ma anche in rapporto a situazioni e difficoltà specifiche (presenza di persone con handicap, posizione lavorativa degli adulti, ecc.
Situazione economica del nucleo
familiare
La situazione economica del nucleo familiare è definita tenendo conto:
1. del reddito complessivo dell’intero nucleo familiare, risultante dalla dichiarazione dei redditi riferita al 2005 (al netto dell’IRPEF, assegni familiari, delle spese mediche deducibili e, fino a un massimo di € 2.582 di eventuali rette corrisposte per la degenza di familiari ultrasessantacinquenni in case di riposo).
Canone di locazione annuo
Ai fini della quantificazione del contributo si assume come riferimento l’importo del canone di locazione per l’anno 2006, così come risulta da un regolare contratto registrato ai sensi della normativa vigente, integrando l’importo del canone anche con le spese accessorie fino ad un massimo di € 516,00=
Calcolo del contributo
Il calcolo del contributo è basato sul principio che il canone a carico del nucleo familiare non debba superare un «affitto massimo sopportabile», definito tenendo conto della composizione del nucleo stesso, della relativa situazione economica e dell’ammontare del canone di locazione annuo così come da contratto.
Per ottenere il contributo il nucleo familiare deve quindi pagare un canone di locazione annuo superiore a quello «sopportabile» che tiene conto della reale condizione socioeconomica della famiglia stessa.
Limiti di contributo erogabile per
tipologia di Comune
Il contributo erogabile non può comunque superare un importo massimo, differenziato in base alla tipologia di Comune e alle caratteristiche del nucleo familiare, che per Albino è di € 3.099,00 annuo.
Interventi comunali per inquilini in
grave difficoltà socio-economiche
Per i casi di grave difficoltà in caso di carenze di risorse da parte del Comune, la Giunta regionale concorre, su richiesta del Comune, con un finanziamento nella misura massima del 70% del contributo determinato,unicamente a condizione che il Comune integri con proprie risorse la restante quota del 30%.
In sede di accertamento e di verifica delle condizioni di grave difficoltà del nucleo familiare e/o della sua presa in carico, il Comune può automaticamente variare, in funzione dei bisogni del nucleo famliare e delle altre azioni di sostegno messe in atto, il contributo erogabile al nucleo familiare fermo restando il prefissato rapporto tra quota regionale e quota comunale