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| La possibilità di sanare una violazione commessa avvalendosi del
cd."ravvedimento operoso" è prevista dall'art 13 del D.Lgs. 472/1997 e
successive modifiche ed integrazioni. Tale norma di legge dispone che "in caso
di ravvedimento operoso avvenuto prima che la violazione sia già stata
constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti
solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza,la sanzione è ridotta:
ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un
acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della
sua commissione; ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e
delle ommissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del
tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero,
quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'ommissione o
dall'errore(..). Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito
contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della
differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. La Circolare del
Ministero delle Finanze n.180/E del 10/07/1998 ha chiarito l'applicazione di
questo istituto affermando che "il soggetto che ha omesso, per intero o
parzialmente, di versare un'imposta alla prescritta scadenza (nel caso
dell'I.C.I. entro il 30/06 per l'acconto e il 20/12 per il saldo) può rimediare
all'inadempimento entro 30 giorni dalla commessa violazione, beneficiando della
riduzione della sanzione a 1/8 (vale a dire 3,75%, dato che l'art. 13, comma 2,
del D.Lgs. 471/1997 stabilisce, per tutti i tributi, che ogni ipotesi di mancato
pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto è punita con
una sanzione del 30%), oppure, a propria scelta, entro il più ampio margine di
un anno dalla commessa violazione usufruendo in tal caso della riduzione della
sanzione ad 1/5, cioè al 6% (tale riduzione è stata modificata da 1/6 a 1/5). La
circolare 184/E chiarisce anche come materialmente può essere perfezionato il
ravvedimento operoso. "Il pagamento va effettuato tramite lo stesso modulo, con
caratteri in colore rosso, che serve per versare l'I.C.I. in autotassazione. Nel
caso vengano sanati omessi/parziali versamenti, esso va compilato, in tutte le
sue parti, con la seguente avvertenza. Nelle caselline dedicate alle voci
"terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri
fabbricati" devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta
e, quindi, senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi (calcolati
al tasso legale - 5% fino al 31/12/1998, 2,5% dal 01/01/1999 al 31/12/2000, 3,5%
dal 01/01/2001, 3% dal 01/01/2002 - con maturazione giorno per giorno). La somma
che si va a versare deve invece, comprendere, oltre all'imposta, la sanzione
ridotta e gli interessi . |
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